Aziende e misure economico-governative
MISURE IN MATERIA LAVORO
INDENNITA’ 600 EURO (ARTICOLO 28 DECRETO LEGISLATIVO 18/2020)
CHI HA DIRITTO? L’indennità è personale ed è rivolta a:
- lavoratori autonomi, partite Iva senza cassa e professionisti iscritti alle casse private (per questi ultimi solo se a basso reddito o che abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus, in seguito alle disposizioni sulle restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia)
- Professionisti in regime di libera attività, soci di persone o di capitali che sono iscritti a gestioni dell’INPS.
- Agenti di commercio
- soci lavoratori di Snc e Srl purché iscritti alla gestione speciale dell’Ago
COME VIENE EROGATA: la domanda deve essere inviata presso le casse professionali di appartenenza
FONDO ULTIMA ISTANZA (ARTICOLO 44 DECRETO LEGISLATIVO 18/2020)
- COS’E’:?Fa parte delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e prevede l’assegnazione di 600 euro a testa.
CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO CURA ITALIA PER I DIPENDENTI
- Se a un dipendente con contratto a termine non viene rinnovato il rapporto di lavoro, al lavoratore sarà riconosciuta la Naspi.
- I lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 non hanno, in base alle disposizioni vigenti, diritto ad accedere alla Cassa integrazione.
- Permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (12 giorni). Per i mesi di marzo e aprile sono da considerarsi cumulativi
- Estensione durata permessi retribuiti anche per dipendenti per i quali viene applicata la legge 104.
CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO CURA ITALIA PER DATORE DI LAVORO
Sospensione versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati: Sospesi fino al 31 Maggio gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
CONDIZIONI PREVISTE PER LAVORATORI AUTONOMI
- Blocco esazioni agenzia entrate previsti anche per le p.iva
- Voucher baby sitter valido anche per i lavoratori autonomi
MORATORIA E PRESTITI A SOSTEGNO PMI
COSA SONO LE MISURE MORATORIE? Si tratta delle misure di facilitazione creditizia che, a seguito di apposita istanza del debitore, sono automaticamente attivate dalle banche affidanti. Sono state adottate dal governo a sostegno delle attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e rivolte alle micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Si escludono le imprese controllate da altre imprese.
CHE COSA PREVEDONO?
- limitazioni al diritto di revoca degli affidamenti da parte della banca, il quale non può essere esercitato dall’ente affidante dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, sebbene vi possa essere il presupposto della giusta causa di risoluzione del contratto (gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso)
- Proroga dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020 alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020.
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing (per intero o in parte) in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. La validità del 30 Settembre 2020 include anche le rate con scadenza 30 Settembre 2020
QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI? I requisiti principali sono quelli di aziende senza posizioni debitorie, esposizioni deteriorate o scadute, aziende senza inadempienze fiscali o con rate scadute da più di 90 giorni. Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Le banche possono offrire anche altre opzioni di moratoria. Possono accedere alla moratoria anche 1) i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.); 2) gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
COME EFFETTUO LA RICHIESTA? La richiesta va effettuata via pec o tramite comunicazione con accertamento della data tutte le banche/intermediari finanziari vigilati/soggetti abilitati a concessione del credito a partire dal 17 Marzo 2020. Nella comunicazione va indicato: il finanziamento per il quale si fa richiesta di moratoria, difficoltà finanziare derivate dall’epidemia da COVID-19, di avere requisiti per la qualifica di PMI. Infine dichiarare di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
SOSPENSIONE MUTUI
CHI PUO’ FARE RICHIESTA?
- microimprese e PMI aventi sede in Italia chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA (ART. 56 DL 18/2020)
- Titolari di mutuo per acquisto prima casa con situazioni di difficoltà economiche causa emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione o Lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo superiore al 33 per cento del fatturato (ART. 54 DL 18/2020)
- Imprese titolari di finanziamento per realizzazioni di efficientamento energetico
- tutti i tipi di finanziamento indicati al 56.2 del DL 18/2020.
Alla richiesta di sospensione non sono applicati costi e non può essere applicata al credito al consumo.
E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE DI RATE MATURATE MA NON ANCORA PAGATE? E’ possibile computare tali rate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata
E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE DI RATE PRE- AMMORTAMENTO? Si. La sospensione si può applicare anche ai finanziamenti che sono in pre-ammortamento, cioè per i quali l’intera rata è composta solo dalla quota interessi ma solo per imprese che non abbiano già aderito alla Convenzione ABI ottenendo la sospensione della quota capitale del finanziamento. In tal caso, per ottenere la sospensione del pagamento sia di capitale che di interessi, dovrà discuterne con la propria banca.
E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLE RATE GIA’ SCADUTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO? No, non possono essere incluse e computate nella sospensione.
CHI SI AVVALE DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI, PUÒ ESSERE DEFERITO COME CATTIVO PAGATORE? No. La moratoria di cui all’art. 56 del DL 18/2020 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia.
E PER I FINANZIAMENTI SENZA RATE PIANIFICATE? Se il debito non ha un piano di rimborso predeterminato è già nella discrezione del debitore decidere se pagare o meno, quindi la moratoria non si applica.
E POSSIBILE RINUNCIARE ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE? SI, in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
COME FUNZIONA IL RIMBORSO DELLE RATE SOSPESE?
- Se sospesa solo quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Se sospesa intera rata si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del finanziamento originario.
FONDO GARANZIE PMI (ART. 49 DL 18/2020)
Chi può accedere al Fondo PMI? Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). Per microcredito e “importo ridotto” (fino a 25.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%. Le imprese con un fatturato non superiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100% anche fino a 800.000 euro cumulando la garanzia al 90% del Fondo di Garanzia con un'altra garanzia concessa da un soggetto terzo (es. confidi) su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda
LE IMPRESE RITENUTE INDISPENSABILI (quindi con ATECO rientrante fra quelli non sospesi dai DPCM) POSSONO ACCEDERE AL Fondo PMI? Si, anche le imprese, la cui attività non è stata sospesa, possono risultare fortemente danneggiate dall’emergenza.
COME ACCEDO AL FONDO?
- Per prestiti fino a 25 mila euro l'impresa (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L'autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali avere i requisiti di PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19.
- Ai prestiti fino a 800.000 euro possono accedere le imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti ottenendo garanzia a 100% presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
- Per i prestiti fino a 5 milioni di euro l’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. La valutazione del fondo riguarda solo il profilo economico-finanziario dell’azienda
Le imprese con codice ATECO rientrante fra quelli non sospesi dai DPCM per fronteggiare l’emergenza da COVID 19 (per esempio riparatori auto/moto), possono comunque accedere al Fondo Centrale di garanzia per le PMI? Sì. L’art 13, comma 1, lett. m) del decreto legge n. 23 del 2020, impone la produzione esclusivamente di una dichiarazione da parte dell’impresa, o della persona fisica esercente attività d’impresa, in merito agli effettivi pregiudizi patiti in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Il Codice ATECO dell’impresa che intende avvalersi della misura è tuttavia ininfluente. Anche le imprese, la cui attività non è stata sospesa, possono risultare fortemente danneggiate dall’emergenza.
Potete trovare ulteriori info sul portale del Mef