Venerdì, 11 Marzo 2016

CTS, il Corrispettivo Tariffario Specifico: che cos’è e quando si paga.

Che cosa è il CTS?

Gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3 della Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel o che non abbiano inviato all’impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico CTS.

Il CTS si paga nel caso in cui:

  • il cliente in media tensione non abbia consegnato la dichiarazione di adeguatezza dell’impianto al proprio distributore di energia elettrica e la richiesta di connessione dell’impianto sia stata fatta in data antecedente il 16 novembre 2006;
  • la dichiarazione di adeguatezza del cliente sia stata revocata dal distributore a seguito di controlli che abbiano evidenziato la mancata rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici suddetti. In tale eventualità l’utente sarà tenuto a pagare il CTS con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo.

Che cos’è la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità con il comma 39.1 della Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel.

Sono previste deroghe per gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW (comma 39.2 e 39.3) e per gli utenti MT allacciati a reti esercite con neutro compensato (comma 39.5).

La dichiarazione di adeguatezza deve essere inviata al proprio distributore di energia elettrica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’applicazione dello standard specifico di continuità.

L’indirizzo è disponibile sul sito internet del distributore, anche nella eventuale sezione personale dedicata al cliente.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;

b) professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;

c) responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

Che vantaggi derivano dall’avere un impianto adeguato?

L’adeguamento del punto di consegna, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.
Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell’Autorità.
Se l’impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni.

Come può un cliente verificare se sta pagando il CTS?

Il CTS è addebitato ai clienti non adeguati in una specifica voce nella bolletta dell’energia elettrica.

Con le nuove regole dell’Autorità, a partire dalla bolletta di gennaio del 2016, un cliente MT non adeguato in solo prelievo o in prelievo ed immissione riceve con periodicità mensile nella bolletta di energia elettrica ogni importo mensile di CTS, pari ad 1/12 dell’importo annuo dovuto.

Con decorrenza 1 gennaio 2016, ai clienti MT in sola immissione viene fatturato, nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, l’importo annuo di CTS dovuto, indicando l’anno cui si riferisce.

 

L’impresa distributrice, anche tramite il proprio sito internet, ha l’obbligo di:

a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;

b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni degli utenti MT e le proprie protezioni per reti MT, considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;

c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;

d) fornire calcoli esemplificativi del CTS;

e) dare informazione delle facoltà per gli utenti MT di richiedere all’impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità.

Come si calcola il CTS?

CTS = varia da 500 € ad importi sempre maggiori in base alla Potenza disponibile dell’impianto (fino ad un valore massimo di 3.280,36 €).

Il CTS si calcola secondo i seguenti criteri:

CTS = 500 €                                                                                       se Pd ≤ 400 kW

CTS = 500+750*[(Pd-400)/400]0,7 €                                                  se 400 kW < Pd ≤ 3.000 kW

CTS = 3.280,36 €                                                                               se Pd > 3.000 kW

Dove Pd è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell’anno cui il calcolo del CTS si riferisce.

CTS

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