Informazioni generiche

TIBEG

Che cos’è il bonus?

È uno sconto sulla bolletta introdotto dal Governo, che permette un risparmio sui costi dell’energia.

Bonus elettrico

Chi ha diritto al bonus elettrico?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica se:

  • Appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
  • Appartenenti ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico,

Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.

Quanto vale e come viene erogato?

Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Come si richiede?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.

Per maggiori info, per accedere alla modulistica e per visionare lo stato di avanzamento della propria richiesta consultare il sito: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm, oppure contattare lo ARERA al numero verde 800 166 654

Bonus gas

Chi ha diritto al bonus gas?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
  • ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

Chi è il cliente diretto?

Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza.
L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall'intestatario del contratto.

Chi è il cliente indiretto?

Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata).
In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata.
Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).

Come si richiede?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.

Quanto vale il bonus e come si riceve?

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
L'erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).

  • Per i clienti diretti: l'erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un'unica soluzione ma l'ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
  • Per i clienti indiretti: l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione. Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto. I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAte), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell'Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l'incasso del bonifico una persona diversa dall'intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Per maggiori info, per accedere alla modulistica e per visionare lo stato di avanzamento della propria richiesta consultare il sito: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm, oppure contattare lo ARERA al numero verde 800 166 654


REMIT

Che cos’è il REMIT?

Il REMIT è il regolamento sull’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso che mira a promuovere una concorrenza leale a beneficio dei consumatori.

Leggi il Regolamento REMIT e il Regolamento attuativo REMIT N.1348/2014


Glossario delle autorità

Cos'è e a cosa serve?

E’ uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che ha lo scopo di rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas. Per ogni termine il glossario fornisce una semplice spiegazione.

Com'è strutturato?

Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta elettrica, ed una relativa ai termini della bolletta gas.
In ogni sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).
Infine, ogni sezione riporta una parte denominata “Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas” che verrà compilata da ciascun fornitore con eventuali termini aggiuntivi, non già previsti nel presente Glossario, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità ARG/com 202/09.

ENERGIA ELETTRICA

GAS


Canone RAI

Cos'è il Canone RAI?

Il Canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link dell’agenzia dell’Entrate.

Come avviene il pagamento del Canone RAI in bolletta?

Il canone viene addebitato sulla bolletta elettrica ai clienti titolari di utenze domestiche residenti. In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l’importo del canone televisivo ammonta a 90€ che sono suddivisi in 10 rate da 9€ addebitate da gennaio a ottobre.

Chi è esente dal pagamento del Canone TV?

Sono esonerati dal pagamento del canone:

  • I Cittadini con più di 75 anni e reddito annuo non superiore a 6.713€;
  • I Cittadini e/o famiglie che NON posseggono un televisore/ computer con linea internet/ smartphone;
  • I Titolari di un contratto di fornitura elettrica all’interno di un nucleo familiare in cui già un componente paghi il canone su un’altra utenza (ad es. se due coniugi posseggono due abitazioni, entrambe prime case, il canone Rai potrà essere addebitato solo sulla bolletta relativa a una delle due).

Chi rientra in una di queste tipologie deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’apposito modulo di Autocertificazione e restituirlo compilato secondo i tempi e le modalità.

A chi rivolgersi per i chiarimenti?

Ulteriori dettagli e informazioni sul Canone RAI, sulle modalità di pagamento ed esenzione sono disponibili tramite:


Assicurazione ai clienti finali gas

Cosa è l’assicurazione gas ai clienti finali?

L’assicurazione gas ai clienti finali è una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

A chi è rivolta l’assicurazione gas?

L’assicurazione gas è a beneficio di chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
  • consumatori di gas metano per autotrazione.

Cosa salvaguarda?

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Ulteriori informazioni generiche sull’assicurazione gas ai clienti finali

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it.

Come denunciare un sinistro al Comitato Italiano Gas?

In caso di sinistro l'utente deve comunicare l'evento al CIG, compilando il modulo di denuncia presente sul sito www.cig.it (scaricabile in pdf dalla sezione Documenti) o a mezzo di lettera.

Ho già denunciato un sinistro: come conoscere lo stato di gestione?

Gli utenti che hanno inviato una denuncia di sinistro possono richiedere informazioni sullo stato del sinistro:

  • contattando il numero verde del Comitato Italiano Gas 800 929 286 attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30;
  • scrivendo all'indirizzo e-mail assigas@cig.it.

Guida alla lettura della bolletta

Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.


Reclami

Reclami

Il cliente potrà inviarci in forma scritta eventuali reclami compilando i moduli in calce e inviandoli ai seguenti recapiti:

Modulo reclami per clienti Cura Gas & Power: Modulo reclami GP
Modulo reclami per soci consorziati: Modulo reclami Cu
Indirizzo mail: reclami@gruppocura.it
Indirizzo fax: +39 0546 683993

Standard di qualità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare.
L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:

  • Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi
  • Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare

Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni.

Tempistiche

Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita:

IndicatoreStandard specifico dal 2019
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari

Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:

IndicatoreStandard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 95%

Indennizzi

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 15, in caso di superamento del tempo massimo di risposta ai reclami scritti, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro.

L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.