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Mercoledì, 12 Febbraio 2020

Rimborso accisa power: facciamo chiarezza

Vi è grande concitazione nel settore in seguito alle recenti pronunce della Cassazione relativamente alla questione della richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, riferita a periodo 2010- 2011.

Nello specifico la Corte di Cassazione, con la sentenza (Cass. n. 27101/2019), ha affermato che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, che era stata già abrogata nel marzo 2012, andava in realtà disapplicata sin dall’epoca dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE. La Cassazione ha poi chiarito, con la successiva pronuncia, che il consumatore finale (l’acquirente) ha diritto ad agire davanti al giudice civile per richiedere l’indebito al suo fornitore dell’epoca. Solo eccezionalmente il consumatore finale (l’acquirente) potrà chiedere il rimborso anche all’Amministrazione finanziaria se l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore).

Come funziona. Entro il termine di prescrizione di 10 anni, qualunque cliente industriale/business potrà richiedere al fornitore il valore delle accise del periodo 2010-2011, che si aggirava tra i 9,3 €/MWh e gli 11,4 €/ MWh (su un consumo massimo di 200.000 kWh/m). Il fornitore potrà a sua volta chiedere il rimborso all’Agenzia delle Dogane come previsto dalla stessa Cassazione e potrà farlo in due casi:

  •  qualora non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del paga mento;
  • qualora invece abbia addebitato l’imposta al cliente finale, entro 90 giorni dalla condanna dal passaggio in giudicato della sentenza che lo condanna al rimborso.

Perché il fornitore non procede al rimborso. I Fornitori respingono ogni forma di rimborso spontaneo poiché di fatto si sono limitati ad applicare correttamente la Normativa fiscale dell’epoca. Inoltre, pur volendo accogliere il rimborso del consumatore finale, devono prima a loro volta accertarsi di ottenere il rimborso dall’Agenzia delle Dogane. Trattandosi di un rimborso non certo, i fornitori sono costretti ad impugnare la pronuncia di condanna nei loro confronti, come è nei propri diritti, fino al terzo grado di Giudizio (Cassazione).

Opportunità o costo? In questo momento gli operatori di mercato sono subissati da richieste di rimborso dei clienti finali dell’epoca (anche al fine di interrompere la prescrizione), mentre i fornitori si oppongono giustamente al pagamento dovendo attendere una loro eventuale condanna per poter rivolgersi all’agenzia delle dogane ed essere a loro volta rimborsati. Quindi l’operatività imposta dalla Cassazione sta di fatto generando esosi esborsi in termini di spese legali per entrambe le Parti, senza una garanzia certa del rimborso medesimo.

In conclusione appare evidente come l’effetto di questa sentenza abbia un impatto negativo sia sul sistema industriale, generando costi improduttivi ed esorbitanti per tutte le Parti coinvolte, sia sul sistema giudiziario già al collasso.

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