Venerdì, 14 Agosto 2015

Standard della qualità dei servizi di vendita ai sensi del TIQV

Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha messo a disposizione un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia per assicurare la massima efficienza e tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di eventuali errori di fatturazione, il TIQV prevede anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme.L’obiettivo è quello di tutelare ancora di più i consumatori di elettricità e gas naturale, in ogni fase del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas.

Articolo 18

Casi di indennizzo automatico

18.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 14, comma 14.1, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 20 euro.

18.2 L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

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Comunicazioni, Comunicazioni Istituzionali